PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Lo Studio presta assistenza legale in materia Penale anche attraverso l’istituto del Patrocinio a Spese dello Stato. L’obiettivo dello Studio, infatti, è quello di fornire assistenza legale di alto livello in materia penale consentendo a tutti di poter affrontare il processo penale nel migliore dei modi.

Per questo motivo, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, garantisce ai propri Assistiti di potersi avvalere dell’assistenza tecnica di un avvocato senza corrispondere il relativo onorario il quale rimarrà a carico dello Stato.

Il Patrocinio a Spese dello Stato – conosciuto anche come “Gratuito Patrocinio” – assicura ai cittadini con ridotte capacità economiche la difesa nel processo penale qualunque sia la posizione ricoperta.

Chi puo’ essere ammesso

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad euro 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018).

In proposito, però, occorre precisare quanto segue.

  1. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si deve tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

  2. Se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari, si deve considerare la somma dei redditi di tutti i conviventi: in tal caso il limite di reddito è aumentato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

  3. Può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi), 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo) e 612-bis (atti persecutori – c.d. stalking), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale. 
    Inoltre, l’ammissibilità al patrocinio in deroga ai limiti di reddito previsti è stata espressamente sancita dalla L. 11/01/2018 n. 4 (in vigore dal 16/02/2018) in favore dei “figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza”; con la precisazione che tale deroga vale non solo per il procedimento penale, ma anche per tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

  4. Si ritiene superiore ai limiti previsti il reddito di chi ha già riportato condanne definitive per i reati indicati nell’art. 76, comma 4-bis, DPR 30/5/2002, n. 115. – L’interessato può, però, fornire prova contraria, come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.139 del 2010.

  5. L’art. 75 del DPR 30/5/2002 n. 115, come modificato con D. Lgs. 7/3/2019, n. 24, applica la disciplina del patrocinio anche alle procedure di consegna tra Stati dell’Unione Europea in esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani;

  • gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;

  • l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda;

  • colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.

Nella fase dell’esecuzione, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l’interessato possa o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio.

I benefici derivanti dall’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta all’ufficio del Magistrato competente (o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è presentata entro i 20 giorni successivi). In altre parole, non restano “coperte” le spese maturate prima della suddetta data.

Inoltre, se il Giudice procedente lo richiede, l’interessato – sia esso cittadino italiano o straniero o apolide – è tenuto, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato; qualora gli sia impossibile produrre la documentazione richiesta, dovrà, a pena di inammissibilità, presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Categorie: Avvocato Cagliari

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